Manovra 2020: esonero contributivo ai giovani agricoltori

Il disegno di legge di bilancio 2020, nella formulazione attuale e non definitiva, introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori.
La disposizione sembra richiamare gli incentivi contributivi per giovani imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti già concessi per il 2017 e il 2018 dalle relative manovre di bilancio.
Si differenza tuttavia dalle dette agevolazioni per misura e durata di fruizione del beneficio contributivo.

La novità introdotta dalla manovra 2020
Il primo comma dell’articolo del disegno di legge dedicato agli “interventi a favore dell’agricoltura”, prevede che «ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

Per espressa previsione della legge, l’incentivo non sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni e dovrà essere goduto nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti de minimis.

Un incentivo meno generoso rispetto al passato
L’incentivo contributivo a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant’anni iscritti per la prima volta nella previdenza agricola nel corso dell’anno 2017 è stato introdotto inizialmente dall’art. 1, comma 344, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017).
Identico beneficio è stato concesso ai giovani agricoltori iscritti per la prima volta nella previdenza agricola nel corso dell’anno 2018 in forza dell’art. 1, comma 117, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018).
L’esonero contributivo totale previsto dal disegno di legge di bilancio 2020 per ventiquattro mesi appare certamente meno generoso degli analoghi esoneri concessi dalle due richiamate norme. Infatti, agli iscritti di età inferiore a quarant’anni nella previdenza agricola negli anni 2017 e 2018 è stato riconosciuto il totale esonero dal versamento della contribuzione IVS per i primi trentasei mesi di iscrizione; l’esonero nella misura del 66% per i successivi dodici mesi e del 50% per gli ulteriori dodici mesi.


Condizioni di fruizione del nuovo beneficio
Nonostante la differenza dell’attuale misura rispetto a quelle previste per il 2017 e il 2018, è lecito ipotizzare che le condizioni di fruibilità del beneficio siano le medesime.
Pertanto, sulla scorta del tenore delle circolari INPS n. 85/2017 e n. 36/2018, l’esonero spetterà in presenza del rispetto degli obblighi contributivi e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ai coltivatori diretti (CD) ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Non saranno oggetto di esonero il contributo di maternità ed il premio INAIL, quest’ultimo dovuto esclusivamente dai coltivatori diretti e riscosso dall’INPS nell’ambito della procedura della contribuzione agricola unificata.
Si rammenta, infine, che, se la ratio della norma è quella di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, potrebbe comportare l’esclusione dal beneficio una precedente iscrizione nella previdenza agricola e successiva cancellazione intervenuta nei dodici mesi antecedenti la decorrenza della nuova iscrizione.